Programma Gestionale GESTIONE CONDOMINIO ONLINE gestione lavori eseguiti, gestione documenti, gestione supporto ai condomini tramite ticket online, gestione fatture.

GESTIONE CONDOMINIO ONLINE

Dettagli Tecnici del Programma Gestionale
Caratteristiche Tecniche Valore
Programma da Installare in locale No
   
Programma da utilizzare on line Si
Richiede Server Linux, php e mysql Si
E' possibile l'installazione anche su vostro Server Si

Questo programma veramente facile da utilizzare vi permetterà di gestire in modo professionale e completo tutti i condomini di un condominio.

gestione condominio online con area privata condomini per consultare rendiconti mensili

 

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E SITO INTERNET OBBLIGATORIO SE RICHIESTO DALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE : LA RIFORMA DEL CONDOMINIO DEL 2012

RIFORMA DEL CONDOMINIO (DDL definitivamente approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 20 novembre 2012). La commissione Giustizia del Senato ha approvato il 20 novembre 2012 in sede deliberante, quindi in via definitiva, il disegno di legge che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

Su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-ter disp. att. c.c. - di nuova istituzione. "Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all’articolo 1129, settimo comma, dei documenti di cui all’articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini".

LEGGI IL TESTO COMPLETO DAL SITO DELLA CAMERA SULLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E LA CONFERMA DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

 

Gestione condomini, gestione progetti e lavori eseguiti per ogni condominio, gestione documenti, gestione supporto ai condomini con ticket online, gestione fatture condomini

  1. Accesso multi utente per amministratore di condominio e per tutti i membri del suo staff
  2. Accessi protetti da password per i vostri condomini che vedranno solo i loro dati personali.
  3. Vista principale con report di ogni operazione in scadenza e avvisi di pagamento per l'amministratore del sito ( anche i condomini ricevono avvisi automatici per notificare loro le scadenze di pagamento ).
  4. Gestione dei condomini con sistema di importazione ed esportazione dei dati
  5. Scheda condomino personalizzabile con campi aggiuntivi
  6. Promemoria e avvisi con notifiche personalizzabili
  7. Multi utenza per ogni condomino, per dare più accessi al programma se una proprietà è condivisa tra due o più persone.
  8. Associazione di siti web ai vostri condomini per gestire progetti online.
  9. Gestione dei Lavori o Progetti eseguiti per ogni appartamento con numero di compiti infiniti e descrizioni personalizzate. Ogni servizio offerto può essere documentato e rimanere nello storico del programma.
  10. Il condomino può verificare l'avanzamento dei progetti / lavori entrando nella sua area personale.
  11. Conteggi automatici spese per i compiti assegnati ai progetti o ai lavori
  12. Fatture calcolate automaticamente dopo aver eseguito i compiti
  13. Fatture divisibili in acconti e saldi
  14. Sistema di gestione del credito dei condomini
  15. Sistema di pagamento anche online con paypal
  16. Invio delle fatture ai condomini per email
  17. Stampa delle fatture in PDF
  18. Sistema di gestione dei files e documenti dei condomini (verbali, bilanci, piani, normative, certificati)
  19. Sistema di gestione del supporto e assistenza ai condomini online con ticket gratuito o a pagamento.

 

Gestione dei Condomini
Ricerca avanzata dei condomini. Importazione dei contatti tramite CSV. Note private

Gestione dei Lavori
Gestione intelligente dei lavori. E' possibile inviare un preventivo ad un condomino ed il condomino può monitorare l'avanzamento del lavoro direttamente online.

Gestione delle Fatture
Gestione delle fattura con generazione di file PDF ed invio tramite email. Comunicazioni per sollecitare i pagamenti. Storico dei pagamenti anche parziali. Fatture con rinnovi automatici.

Gestione Entrate ed Uscite
E' possibile monitorare le entrate e le uscite tramite report veloce. Stimare il reddito mensile. Visualizzare i dati finanziari storici. pianificare le fatture ricorrenti. Inserire promemoria e budgeting.

Gestione dei File
I vostri condomini possono inserire file sul sito con commenti e riceverete sempre degli avvisi sul loro caricamento.

Gestione dei Pagamenti online
Ricevete il pagamento delle fatture online tramite carta di credito, paypal o google checkout. Stampate le ricevute di pagamento.

Registrazione autonoma dei condomini
Potete offrire la registrazione autonoma tramite form sul vostro sito oppure inserire manualmente i condomini di ciascun condominio.

Invio di Newsletter
Inviate informative a tutti i condomini in pochi passaggi.

Gestione dei vostri impegni con calendario
Gestione completa di tutti gli impegni con un calendario in stile google calendar. Pianamente compatibile ed integrabile con i servizi di google.

Compatibile con tutti i dispositivi
Al programma si accede con qualunque dispositivo, compatibile perfettamente anche da tablet o smartphone.

TUTTE LE VOCI DI MENU ED I NOMI DEI CAMPI SI POSSONO PERSONALIZZARE !
 

STOP ALLE TELEFONATE : offri assistenza ai tuoi condomini tramite il nostro programma e non sarai più disturbato

Se ricevete un numero troppo elevato di telefonate potete utilizzare il nostro programma, ovviamente solo se lo desiderate, per offrire assistenza online tramite un comodo sistema di gestione delle richieste. L'apertura di nuovi ticket può essere offerta non solo gratuitamente ma anche a pagamento. Il sistema avverte l'utente sulla posizione attuale del suo ticket e propone l'acquisto del servizio di risposta con SUPPORTO PRIORITARIO a pagamento. L'importo del servizio lo decidete voi ed il condomino può pagare tramite bonifico bancario o tramite paypal con carta di credito.
 
Modulo richiesta assistenza amministratore di condomini :
modulo richiesta assistenza amministratore di condomini
 
Riepilogo richiesta di assistenza con ticket per amministratori di condomini :
riepilogo richiesta di assistenza con ticket per amministratori di condomini
 
Fattura per richiesta di assistenza con ticket per amministratori di condomini :
fattura per richiesta di assistenza con ticket per amministratori di condomini
 
 

Immagini del Programma :

Accesso protetto con password :
login entra
 

LATO AMMINISTRATORE

 
Scheda Home Page del Programma Gestione Condomini
home page gestione clienti
 
Calendario appuntamenti Amministratore di Condominio
calendario appuntamenti
 
Pagina di gestione utenti di un condominio ( ogni condominio ne possiede una ) con :
- Lista dei condomini
- Lista referenti del condominio
- Cassa Condominio
- Banca Condominio
lista clienti
 
Esempio di un Scheda personale di un singolo condomino
scheda personale cliente
 
Esempio creazione account Utente :
Account del cliente
 
Lista lavori eseguiti
lista lavori condominiali
 
Esempio di Lavoro Assegnato
dettaglio lavoro
dettaglio lavoro
dettaglio lavoro
dettaglio lavoro
dettaglio lavoro
 
Creazione Preventivo
Creazione Preventivo
 
Fatture lista
Fatture
 
Fatture esempio
esempio fattura al cliente
esempio fattura al cliente
esempio fattura al cliente
esempio fattura al cliente
esempio fattura al cliente
 
Tickets di Assistenza per rispondere alle domande di ogni condomino
Tickets Assistenza al Cliente
 
Tickets dettaglio
Risposte ticket assistenza
 

Files e documenti personali del condomino

All’interno della sezione documenti, si possono inserire: Verbali di assemblea. Bilanci. Scadenzario rate. Contratti dei fornitori. Regolamento condominio. Tabelle millesimali. Piani di Manutenzione. Normative vigenti. Modalità di pagamento. Certificati di conformità

Files e documenti del cliente
 
Dettaglio files
Dettaglio files
 
Newsletter ai condomini
Newsletter Invio clienti
Newsletter Invio clienti
Newsletter Invio clienti
Newsletter Invio clienti
 
 
 
Transazioni Finanziare dello studio
 
transazioni finanziarie
transazioni finanziarie
 
Settings
settings
Ruoli Utente comppletamente personalizzabili. Potete creare nuovi ruoli e assegnare una regola per ogni sezione del sito!
ruolo utente personalizzabile
 

LATO CONDOMINO

 
Home page del programma
Home page del Cliente
 
Scheda personale del condomino
Scheda Cliente
dettaglio scheda cliente
 
Progetti e Lavori in corso per il condomino
Progetti e Lavori in corso per il Cliente
 
Fatture condomino
Fatture Cliente
 
Stampa della Fattura in PDF
fattura in pdf
 
Tickets Supporto condomino Assistenza
Tickets Supporto Cliente Assistenza
 
Files e Documenti per il condomino
Files e Documenti per il cliente
 

Modulo per Cellulare incluso

Il programma offre anche una versione per cellulare per dispositivi smartphone android, iphone e windows mobile. Potrete eseguire tutte le operazioni di gestione dei vostri condomini tramite cellulare, sia voi che i membri del vostro staff. Anche i vostri condomini potranno accedere alla versione mobile web phone e monitorare la loro scheda personale dal cellulare.
 
versione per cellulare del gestionale clienti documenti progetti supporto e fatture
 
Pannello Principale Accesso Mobile alla gestione Condomini
Pannello Principale Accesso Cellulare iPhone e Android e Windows Mobile alla gestione Condomini
 
Scheda Condomino
Scheda Condomino
 
Progetti e Lavori eseguiti per un condomino
Progetti e Lavori eseguiti per un condomino
 
Ticket di assistenza condomino
Ticket di assistenza condomino
 
Fatture Condomino
Fatture Condomino
 
Fatture Condomino
Fatture Condomino
 
Files associati ai condomini
Files associati ai condomini
 
 

CONDOMINIO E PRIVACY

Il testo che segue è del Garante sulla Privacy che ha pubblicato RECENTEMENTE un breve manuale online per prendere in esame i casi più frequenti che emergono nella vita condominiale.
 

L’AMMINISTRATORE  HA RESPONSABILITÀ IN TEMA DI PRIVACY NEL CONDOMINIO?

L’amministratore deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli.
L’assemblea può decidere di designarlo anche formalmente “responsabile del trattamento” dei dati personali dei partecipanti al condominio (proprietari, locatari, usufruttuari), attribuendogli uno specifico ruolo in materia di privacy.

QUALI SONO I DATI PERSONALI CHE NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO POSSONO ESSERE TRATTATI?

Possono essere trattate soltanto le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni. Si possono usare, ad esempio, i dati anagrafici e gli indirizzi dei condòmini (ai fini della convocazione dell’assemblea o per altre comunicazioni), i dati riferiti alle quote millesimali di proprietà, eventuali ulteriori dati necessari al calcolo delle spese condominiali. Non possono essere trattati, invece, dati che non siano correlati ad attività di gestione e amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente collegati alle quote dovute dai partecipanti al condominio.
È vietato, ad esempio, riportare in fogli cartacei o elettronici condominiali, vicino a nomi di condòmini o inquilini, annotazioni personali quali “single”, “non verrà all’assemblea”, “va in vacanza a giugno”, “risponde sempre la segreteria”.
Nel caso in cui vengano utilizzati dati riferibili a soggetti terzi rispetto ai condòmini, è importante non dimenticare di informarli in particolare sugli scopi e sulle modalità del trattamento dei dati, nonché sugli altri diritti riconosciuti dal Codice della privacy.

L’AMMINISTRATORE PUÒ UTILIZZARE I NUMERI DI TELEFONO O GLI INDIRIZZI EMAIL DEI CONDOMINI ?


I numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine bianche o le pagine gialle) oppure se l’interessato abbia fornito il proprio consenso. In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio di proporzionalità circa l’uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze e ad orari: il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti), mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e non possono essere comunicati a terzi.

SI POSSONO TRATTARE DATI SANITARI DEI CONDOMINI?


Il trattamento dei dati personali di natura sensibile (come quelli sullo stato di salute) o dei dati giudiziari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio. A titolo esemplificativo, tale uso è possibile nel caso in cui l’assemblea debba deliberare l’abbattimento delle “barriere architettoniche” che rendono difficoltoso l’accesso a un condomino diversamente abile, al fine di acquisire informazioni sulle persone che presteranno servizio alle dipendenze del condominio stesso, oppure quando si debbano trattare i dati anche sanitari di persone che abbiano subìto danni negli spazi condominiali. In questi casi devono comunque essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.

L’AMMINISTRATORE DEVE ADOTTARE DELLE MISURE PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI DEL CONDOMINIO?

Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l’amministratore deve conservare la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico (ad esempio: verbali, estratti conto, fatture, immagini del sistema di videosorveglianza, il registro dell’anagrafe condominiale) al riparo da intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. Particolari cautele devono essere adottate quando si trattano, tra gli altri, dati sensibili o giudiziari.

L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DEVE COMUNICARE I PROPRI RIFERMENTI ANAGRAFICI?

La riforma del condominio, recentemente approvata, prevede che l’amministratore sia tenuto a comunicare ai condòmini, tra le varie informazioni, anche i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, la denominazione e la sede legale. Le generalità, il domicilio e i recapiti, inclusi quelli telefonici, dell’amministratore (o della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore) devono, tra l’altro, essere affisse all’ingresso del condominio o nei luoghi di maggior transito.

PERSONE CHE NON FANNO PARTE DEL CONDOMINIO POSSONO PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA?

In determinati casi possono partecipare anche soggetti diversi dai condòmini.
Si pensi, ad esempio, a tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere ovvero alle ipotesi, normativamente previste, di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (ad esempio le spese del riscaldamento). Tali soggetti, però, qualora l’assemblea condominiale ne ritenga necessaria la presenza, possono rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza

 

SI PUÒ VIDEOREGISTRARE L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE?

L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti.

QUALI AVVISI POSSONO ESSERE ESPOSTI NELLA BACHECA CONDOMINIALE?

Le bacheche condominiali sono utilizzabili per avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti) e non per comunicazioni che comportano l’uso dei dati personali riferibili a singoli condòmini.
Sono pertanto vietati avvisi tipo “il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione della colonna pluviale”, “si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile”, come pure quelli che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condòmini (targa dell’automobile e relativo posto auto...).

SI POSSONO NOTIFICARE AI CONDÒMINI ASSENTI I VERBALI DI ASSEMBLEA ATTRAVERSO LE AFFISSIONI IN BACHECA?

No. Gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per diffondere avvisi a carattere generale. Per comunicazioni individualizzate è necessario fare ricorso a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative - ad esempio - ai singoli condòmini o affittuari.
È consentito, al contrario, lasciare i verbali dell’assemblea, in busta chiusa, nella cassetta delle lettere del singolo condomino.

SE UN CONDOMINO È IN RITARDO CON I PAGAMENTI L’AMMINISTRATORE PUÒ INDICARLO COME MOROSO CON UN AVVISO AFFISSO NELLA BACHECA CONDOMINIALE?

No. Tuttavia eventuali inadempienze possono essere comunicate dall’amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo.
Le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell’assemblea.

QUALI INFORMAZIONI PUÒ CONOSCERE IL SINGOLO CONDOMINO?

Oltre alle informazioni che lo riguardano (vedi “diritto di accesso”), può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore. A prevalere, in questo caso, è il principio della trasparenza nella gestione condominiale: l’eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni è fuori luogo.

È NECESSARIO IL CONSENSO DEI CONDÒMINI PER DARE INFORMAZIONI SULLA LORO POSIZIONE CONTABILE E DEBITORIA AD ALTRI PARTECIPANTI DEL CONDOMINIO?

No. Per ottenere le informazioni relative alla gestione del condominio non è necessario il consenso dei condòmini interessati.

POSSONO ESSERE DIVULGATE INFORMAZIONI SU SPESE O MOROSITÀ A PERSONE ESTERNE AL CONDOMINIO?

Il diritto alla trasparenza non significa che si possano divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell’ambito condominiale. È quindi assolutamente vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi (ad esempio all’ingresso del palazzo). La riforma approvata nel dicembre 2012 obbliga espressamente l’am- ministratore a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condòmini morosi.

SI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DEL CONTO CORRENTE DEL CONDOMINIO?

La stessa riforma obbliga l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condomi- nio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso. Ogni condomino ha diritto di chiedere, per il tramite dell’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

UN CONDOMINO PUÒ INSTALLARE UNA TELECAMERA CHE RIPRENDE L’INGRESSO DEL SUO APPARTAMENTO O DEL SUO POSTO AUTO?

Quando l’installazione di sistemi di videosorve- glianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello.
Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - che il sistema di video- sorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.

QUALI SONO LE REGOLE PER INSTALLARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE?

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza .
Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).


I VIDEOCITOFONI SONO CONSIDERATI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA?

I moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di video- sorveglianza. Tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet).
Per le stesse ragioni, se il videocitofono è instal- lato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.


QUAL È IL QUORUM NECESSARIO PER L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI  VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE?

La riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo - più volte segnalato dal Garante della privacy a Parlamento e Governo - relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale. La nuova legge prevede che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di video-sorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio.

QUALI DATI POSSONO ESSERE PUBBLICATI SUL SITO WEB DEL CONDOMINIO?

L’assemblea può richiedere all’amministratore l’attivazione di un sito Internet condominiale. L’amministratore dovrà rendere accessibili con questa modalità solo i documenti adottati dall’apposita delibera assembleare, ad esempio i dati contabili e i verbali approvati.

L’ACCESSO AL SITO INTERNET DEVE ESSERE RISERVATO AI SOLI CONDÒMINI ?

Solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti con- dominiali. Devono quindi essere previste delle procedure, ad esempio l’autenticazione tramite password individuale, che consentano l’accessosicuro a tali documenti digitali. È necessario prestare particolare attenzione nel caso in cui siano trattati, tra l’altro, i dati sensibili - come quelli che si riferiscono alle condizioni di salute di una persona - o quelli giudiziari.

IL CONDOMINO PUÒ ESERCITARE IL “DIRITTO DI ACCESSO” E GLI ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY?

Sì. Ciascun condomino, ma anche ogni par- tecipante alla vita condominiale (ad esempio il “locatario conduttore” di un immobile), ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano e di averne copia in forma intelligibile. Presentando domanda all’amministratore, l’interessato può quindi accedere a tutti i dati a lui riferiti (sono esclusi da questa richiesta i dati personali riferibili ad altri condòmini singolarmente intesi o all’intera compagine condominiale). In caso di mancato o inidoneo riscontro, il cittadino può rivolgersi al Garante o all’autorità giudiziaria.


CHI PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI RIFERIBILI ALL’INTERA COMPAGINE CONDOMINIALE ?

I singoli condòmini non possono appellarsi al cosiddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla normativa privacy (art.7 del Codice) per consultare le informazioni riferibili all’intera compagine condominiale: ad esempio, il contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo.
Tale specifico diritto, infatti, spetta all’amministratore (o altra persona munita di apposito incarico da parte della compagine condominiale), mentre il singolo condomino può richiedere l’accesso solamente ai propri dati personali.
Naturalmente ogni condomino può conoscere tutte le informazioni relative all’intera gestione condominiale in base ad altre norme dell’ordinamento, ed in particolare alle disposizioni del codice civile.

ESISTONO ULTERIORI DIRITTI CHE SI POSSONO ESERCITARE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?

Un condomino, ma anche ogni altra persona direttamente interessata, ha il diritto di far aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano. Se tali dati sono trattati in violazione di legge può chiederne la trasformazione in forma anonima, il blocco o la cancellazione. Può anche opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali. In caso di mancata o non adeguata risposta alla propria richiesta, il cittadino può presentare ricorso al Garante o all’autorità giudiziaria.


L’AFFITTUARIO PUÒ ACCEDERE AI DATI SULLA GESTIONE DEL CONDOMINIO?

No. L’affittuario (locatario conduttore), come qualunque “interessato”, può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti garantiti dal Codice della privacy.
In riferimento alla normativa sulla privacy, non può però chiedere l’accesso ai dati sulla gestione del condominio.

QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENZA IL CONSENSO DELL’INTERESSATO?


Il trattamento senza consenso può avvenire soltanto nei casi specifici previsti nell’articolo 24 del Codice della privacy (ad esempio quando il trattamento è previsto da un obbligo di legge oppure quando è necessario per adempiere a obblighi contrattuali).
È invece necessario il consenso dell’interessato per comunicare i dati personali a terzi. Fuori dei casi previsti dalla normativa, né il condominio, né l’amministratore, né il portiere, né il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere ad altro partecipante o a terzi.


SI APPLICA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ALLE COMUNICAZIONI TRA VICINI DI CASA?

No. La normativa sulla privacy, nel caso delle persone fisiche, si applica solo se si verifica una “comunicazione sistematica” o la “diffusione” di dati personali (ad esempio con la pubblicazione di informazioni relative ai vicini di casa su Internet o su cartelli affissi all’interno del palazzo).
I comportamenti e le comunicazioni per finalità esclusivamente personali, che normalmente si instaurano tra vicini di casa, in genere non ricadono sotto le norme previste dal Codice della privacy.

MINI GLOSSARIO DELLA PRIVACY NEL CONDOMINIO

 

COMUNICAZIONE

L’atto di comunicare dati personali a uno o più soggetti determinati (per esempio un fornitore, il portiere) diversi dal diretto interessato, dal responsabile (in genere l’amministratore del condominio) o dall’incaricato del trattamento dei dati (ad esempio un collaboratore dell’ammini- stratore).

CONSENSO

La libera manifestazione della volontà con la quale l’interessato accetta – in modo espresso e, se vi sono dati “sensibili”, per iscritto – un determinato trattamento di dati che lo riguardano, sul quale è stato preventivamente informato (ad esempio dall’amministratore). È sufficiente che il consenso sia “documentato” in forma scritta (ossia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del tratta- mento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati “sensibili”. In questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall’interessato, sempre dopo aver ricevuto un’idonea informativa.

DATO  GIUDIZIARIO

L’informazione idonea a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a un individuo, identificato o identificabile, anche indirettamen- te. In un condominio, i dati personali possono essere, ad esempio, il nome e il cognome, il numero di telefono, l’indirizzo, l’immagine fotografica o un video che ritrae la persona interessata. Ma anche il numero dell’interno dell’abitazione o la bolletta dei consumi dell’ac- qua, se questi dati sono riconducibili ai singoli condòmini.

DATO SENSIBILE

Qualsiasi informazione che possa rivelare, tra le altre, lo stato di salute e la vita sessuale, la razza, l’etnia, le convinzioni religiose o politiche di una persona, l’adesione a partiti o sindacati ecc.

DIFFUSIONE

L’atto di divulgare dati personali al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma (ad esempio pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

INFORMATIVA

Contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato per chiarire, in particolare, se quest’ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, come circolano i dati e in che modo esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.


INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Esistono modalità semplificate per informare gli interessati sul trattamento dei dati personali. Ad esempio, per segnalare alle persone di passaggio l’esistenza di un sistema di videosor- veglianza in un condominio è sufficiente esporre dei cartelli che segnalino le telecamere e che indichino le finalità della ripresa, nonché il nome del responsabile del trattamento a cui rivolgersi per eventuali informazioni aggiuntive.

INTERESSATO

La persona alla quale i dati si riferiscono.
Ad esempio, il proprietario o il locatario dell’ap- partamento.

MISURE DI SICUREZZA

Sono quelle misure che devono essere adottate preventivamente per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi (ad esempio, quelli contenuti nella documentazione contabile o le stesse delibere condominiali che contengono dati personali), di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.


RECLAMO

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. Al reclamo segue un eventuale procedimento amministrativo all’esito del quale possono essere adottati vari provvedimenti.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il responsabile del trattamento dei dati è la persona, la società, l’ente, l’associazione o l’organismo cui il titolare affida, anche all’esterno, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati. La designazione del responsabile è facoltativa. In ambito condominiale tale figura può essere individuata nell’amministratore scelto dall’assemblea.

RICORSO

Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice sulla privacy e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non è pervenuta o si ritiene non soddisfacente.

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